Art. 9.
(Misure alternative alla pena detentiva).

      1. In luogo della misura detentiva dell'arresto prevista dagli articoli 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificati dall'articolo 5 della presente legge, a richiesta di parte può essere disposta la misura alternativa dell'affidamento in prova ai servizi sociali di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia, della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive, e preferibilmente esercenti la loro attività nel campo dell'assistenza alle vittime di sinistri stradali e alle loro famiglie.